Oggi, quando si tratta di acquistare un prodotto alimentare, “la quasi totalità degli italiani (94%) considera molto o abbastanza importante il grado di trasparenza e correttezza dell’etichettatura”. Questo si legge, fra le tante altre utili informazioni presenti, sul Rapporto Coop 2018 dedicato, come ogni anno, all’andamento dei consumi nel nostro Paese.
Che l’interesse verso l’etichetta sia crescente, tanto nell’opinione pubblica quanto sui media, è un fenomeno che gli osservatori rilevano e sottolineano ormai da anni. Il Legislatore europeo ne ha da tempo preso atto e, a fine ottobre 2011, ha emanato il Regolamento (UE) n. 1169/2011 che ha aggiornato e integrato la normativa precedente, prodotta negli ultimi trent’anni, in materia di “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, tenendo in considerazione l’accresciuta importanza dell’informazione per il consumatore, le innovazioni del settore alimentare e la necessità di assicurare parità di informazioni nel quadro del mercato unico europeo.
Il discorso vale ovviamente anche per gli alimenti surgelati, la cui confezione non soltanto ha lo scopo di proteggere il prodotto ma, tramite l’etichettatura, fornisce anche informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto stesso nonché indicazioni utilissime per compiere scelte sempre più consapevoli.
IIAS, che ha costantemente fornito un’informazione esauriente su questo tema, ritiene utile ricapitolare di seguito che cosa deve riportare, per legge, l’etichettatura dei prodotti surgelati.
L’etichettatura dei prodotti surgelati deve comprendere le seguenti informazioni:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla dicitura “surgelato”;
- quantità netta dell’alimento;
- elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento;
- dichiarazione nutrizionale;
- termine minimo di conservazione (TMC), ossia l’indicazione del periodo entro il quale l’alimento surgelato può essere conservato dal consumatore, senza subire perdite in termini di qualità;
- istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l’acquisto, in funzione della potenza refrigerante del congelatore domestico;
- lotto di appartenenza del prodotto;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile delle informazioni sull’alimento;
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, se diverso;
- avvertenza di non ricongelare il prodotto, una volta scongelato, ed eventuali istruzioni per l’uso.
Nel caso di etichettatura dei prodotti ittici surgelati tal quali interi o sfilettati, tra le informazioni obbligatorie rientrano anche:
- denominazione commerciale e nome scientifico della specie ittica di appartenenza;
- metodo di approvvigionamento, specificando se si tratta di pesce pescato in mare o allevato;
- luogo di origine, vale a dire la zona di cattura secondo la classificazione FAO in caso di prodotto pescato o il Paese di provenienza in caso di pesci allevati;
- data di congelamento o di primo congelamento, che può essere espressa con la dicitura: Surgelato il (seguita da giorno/mese/anno).